LEGGE 22 maggio 1975, n. 152
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO: 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 398))
ARTICOLO: 2. Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attivita' processuale.
ARTICOLO: 3. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi e' il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo e' avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito. Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorita' giudiziaria i motivi per i quali il fermo e' stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini gia' svolte. Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al piu' tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato. In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni". Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.
ARTICOLO: 4. In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.
ARTICOLO: 5. E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. ((Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro)). Per la contravvenzione di cui al presente articolo e' facoltativo l'arresto in flagranza.
ARTICOLO: 6. Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonche' le munizioni e gli esplosivi. Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate. Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
ARTICOLO: 7. L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".
ARTICOLO: 8. I primi tre commi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire. Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate. L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi".
ARTICOLO: 9. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo".
ARTICOLO: 10. L'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalita' indicate nell'articolo 1 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalita' antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti. La pena e' della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti e' commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni". ARTICOLO: 11. L'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste e' punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, puo' disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni".
ARTICOLO: 12. Dopo l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' inserito il seguente: "ARTICOLO: 5-bis. - Per i reali previsti dall'articolo 2 della presente legge e obbligatoria l'emissione del mandato di cattura". Per i reati previsti dall'articolo 7 della citata legge 20 giugno 1952, n. 645, si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. E' abrogato il secondo comma del predetto articolo 7.
ARTICOLO: 13. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".
ARTICOLO: 14. Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona".
ARTICOLO: 15. L'articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile".
ARTICOLO: 16. La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalita', nonche' dall'articolo 14 della presente legge, rimane sospesa: a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa; b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilita' di cui all'articolo 170 dello stesso codice; c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.
ARTICOLO: 17. Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se e' indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilita' dell'imputato.
ARTICOLO: 18 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
ARTICOLO: 19 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
ARTICOLO: 20 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
ARTICOLO: 21 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
ARTICOLO: 22 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
ARTICOLO: 23 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
ARTICOLO: 24 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
ARTICOLO: 25. ((IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
ARTICOLO: 26. Se una persona e' stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale sempreche', entro venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado. Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresi' la disposizione del secondo comma. Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 17.
ARTICOLO: 27. Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non e' possibile il rinvio. La stessa disposizione si applica ne caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.
ARTICOLO: 28. Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perche' proceda con le forme stabilite dalla legge. Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale;
ARTICOLO: 29. Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato puo' proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalita' previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.
ARTICOLO: 30. Nei casi previsti dall'articolo 27 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il; Comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinche' ne diano immediata notizia alle persone suddette. Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 27, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo puo' essere altresi' effettuata dal pretore.
ARTICOLO: 31. I reati previsti nell'articolo 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se e' indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilita' dell'imputato.
ARTICOLO: 32. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei comuni precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.
ARTICOLO: 33. Dopo l'articolo 167 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:ARTICOLO: 167-bis - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo). - "Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria. Sull'originale dell'avviso o della convocazione e' annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione. Dell'avvenuta comunicazione e' data conferma al destinatario mediante telegramma. Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma".
ARTICOLO: 34. L'articolo 369 del codice di procedura penale e' sostituito con il seguente: "Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie. Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372. Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato, per giustificato motivo, per non piu' di una volta".
ARTICOLO: 35. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
ARTICOLO: 36. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1975
LEONE MORO - REALE - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE